Legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 (BUR n. 39/2009)
NUOVE NORME PER LA BONIFICA E LA TUTELA DEL TERRITORIO
CAPO I - Disposizioni generali e costituzione dei nuovi consorzi
di bonifica
Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto con la presente legge disciplina, nell'ambito
delle proprie competenze in materia di agricoltura e di governo
del territorio di cui all'articolo 117 della Costituzione, l'esercizio
delle funzioni in materia di bonifica, finalizzate anche alla
difesa e al deflusso idraulico e alla tutela del paesaggio rurale,
vallivo e lagunare, alla provvista e alla utilizzazione delle
acque a uso prevalente irriguo, nonché alla conservazione
e valorizzazione del patrimonio idrico, nel rispetto dei principi
comunitari di sviluppo sostenibile e gestione pubblica delle risorse
naturali.
2. L'esercizio delle funzioni in materia di bonifica si esplica
in forma coerente e integrata con le attività per la difesa
del suolo e la gestione sostenibile del territorio, nel rispetto
del minimo deflusso vitale e dell'equilibrio del bilancio idrico,
tenuto conto delle peculiarità degli ecosistemi presenti
nel Veneto.
3. L'attività di bonifica si informa altresì al
principio comunitario di precauzione e al principio di prevenzione
del danno ambientale, come definito dall'articolo 300 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale"
ed è diretta anche alla correzione degli effetti negativi
sull'ambiente e sulla risorsa idrica dei processi economici, salvaguardando
le aspettative e i diritti delle generazioni future a fruire di
un patrimonio ambientale integro.
Art. 2 - Comprensori di bonifica.
1. Nei territori di bonifica integrale ai sensi del regio decreto
13 febbraio 1933, n. 215 "Nuove norme per la bonifica integrale"
e successive modificazioni, e in quelli di bonifica montana ai
sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 "Provvedimenti in
favore dei territori montani" e successive modificazioni,
già classificati di bonifica all'entrata in vigore della
presente legge ai sensi della legge regionale 13 gennaio 1976,
n. 3 "Riordinamento dei consorzi di bonifica e determinazione
dei relativi comprensori" e successive modifiche ed integrazioni,
sono individuati dieci comprensori di bonifica, come delimitati
dall'allegato A della presente legge, così denominati:
a) comprensorio n. 1;
b) comprensorio n. 2;
c) comprensorio n. 3;
d) comprensorio n. 4;
e) comprensorio n. 5;
f) comprensorio n. 6;
g) comprensorio n. 7;
h) comprensorio n. 8;
i) comprensorio n. 9;
l) comprensorio n. 10.
2. Le modifiche alla delimitazione dei comprensori di cui al comma
1 sono proposte dalla Giunta regionale e approvate dal Consiglio
regionale.
3. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale,
può classificare il territorio montano residuo quale territorio
di bonifica montana, delimitare i comprensori e costituire i relativi
consorzi in applicazione delle disposizioni di cui alla presente
legge.
Art. 3 - Consorzi di bonifica.
1. Nell'ambito di ciascun comprensorio di cui all'articolo 2,
la Giunta regionale costituisce un consorzio di bonifica avente
natura di ente pubblico economico, retto da un proprio statuto,
la cui azione è informata ai principi di efficienza, efficacia,
economicità, trasparenza e sussidiarietà, secondo
le disposizioni della presente legge.
Art. 4 - Consorzi di bonifica di secondo grado.
1. La Giunta regionale, allo scopo di soddisfare esigenze comuni
a più comprensori, può costituire consorzi di bonifica
di secondo grado su proposta dei consorzi di bonifica interessati
o, sentito il parere degli stessi, secondo quanto disposto dall'articolo
57 del regio decreto n. 215 del 1933.
2. Un consorzio di secondo grado, oltre che fra consorzi di bonifica,
può essere costituito tra consorzi di bonifica ed enti
pubblici e privati od altri soggetti interessati.
CAPO II - Organizzazione dei consorzi di bonifica
Art. 5 - Organi e durata in carica.
1. Sono organi del consorzio di bonifica:
a) l'assemblea;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il presidente del consorzio di bonifica;
d) il revisore dei conti.
2. Gli organi del consorzio durano in carica cinque anni e, alla
scadenza del termine, rimangono in carica per la gestione del
consorzio fino all'insediamento dei rispettivi nuovi organi.
3. I membri degli organi di cui alla lettera a) e b) del comma
1 che, senza giustificato motivo, non prendono parte a tre sedute
consecutive del rispettivo organo sono dichiarati decaduti.
4. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare,
determina la indennità spettante al presidente del consorzio
di bonifica, ai membri del consiglio di amministrazione e dell'assemblea
e il compenso per il revisore dei conti.
Art. 6 - Assemblea.
1. L'assemblea è composta:
a) da venti consiglieri eletti dai consorziati al loro interno;
b) da un consigliere in rappresentanza della Regione nominato
dalla Giunta regionale;
c) da un consigliere in rappresentanza di ogni provincia ricadente,
in tutto o in parte, nel comprensorio consortile.
2. Fanno altresì parte dell'assemblea, con diritto di voto,
tre sindaci o assessori loro delegati in rappresentanza dei comuni
il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell'ambito del
comprensorio del consorzio.
3. I rappresentanti delle province sono eletti tra i componenti
dei rispettivi consigli.
4. I rappresentanti dei comuni sono eletti da un'assemblea composta
da tutti i sindaci dei comuni interessati e convocata dal presidente
uscente entro venti giorni dalla data delle operazioni elettorali.
5. I rappresentanti delle province e dei comuni possono essere
sostituiti in qualsiasi momento, con le medesime procedure previste
per la loro designazione.
6. L'assemblea è validamente costituita, una volta proceduto
alla elezione dei consiglieri di cui alla lettera a) del comma
1
7. L'assemblea delibera validamente con la presenza della maggioranza
dei componenti eletti dai consorziati e con la maggioranza dei
voti dei presenti.
8. L'assemblea si riunisce in prima seduta, su convocazione del
presidente del consorzio uscente, entro cinquanta giorni dalla
data delle operazioni elettorali; decorso detto termine, provvede
alla convocazione il consigliere che ha ottenuto il maggior numero
di voti.
9. La carica di consigliere elettivo di cui alla lettera a) del
comma 1, è incompatibile con le cariche di consigliere
o assessore regionale, di presidente, assessore o consigliere
provinciale, di sindaco, assessore o consigliere comunale, di
presidente, componente di giunta o consigliere di comunità
montana, di dirigente in agenzie, aziende ed enti pubblici, anche
economici.
Art. 7 - Elettorato attivo e passivo.
1. I proprietari degli immobili iscritti nel catasto consortile
obbligati al pagamento dei contributi consortili hanno diritto
di elettorato attivo e passivo, nell'ambito della fascia di rappresentanza
più elevata a cui appartengono, in ragione del proprio
complessivo carico contributivo.
2. In caso di comproprietà degli immobili, l'elettorato
attivo e passivo, è attribuito solo al primo intestatario
della corrispondente partita catastale consortile, fatta salva
la possibilità di individuare altro intestatario mediante
delega, conferita con atto scritto autenticato nelle forme di
legge da parte di tutti i rimanenti cointestatari.
3. Per le persone giuridiche il diritto di elettorato attivo e
passivo è esercitato dai rispettivi legali rappresentanti,
fatta salva la possibilità di delegare il solo diritto
di voto nei casi e nei modi previsti dalla legge o dall'atto costitutivo
o dallo statuto della persona giuridica.
4. Su richiesta, possono essere iscritti nel catasto consortile
gli affittuari e i conduttori degli immobili ricadenti nel comprensorio
i quali, per legge o per contratto, siano tenuti a pagare il contributo
consortile di irrigazione; agli stessi è riconosciuto il
diritto di elettorato attivo e passivo in luogo del proprietario
a condizione che abbiano regolarmente adempiuto agli oneri contributivi.
5. Il consorzio di bonifica entro il termine di quarantacinque
giorni antecedenti la data fissata per le elezioni invia ad ogni
avente diritto al voto una comunicazione contenente la data di
svolgimento delle stesse con l'indicazione del seggio dove si
tengono le operazioni elettorali ed ogni altra informazione utile
all'esercizio del diritto di voto.
6. Il consorzio di bonifica, entro il termine di quindici giorni
antecedenti la data fissata per le elezioni, deve provvedere a
darne avviso in almeno due quotidiani a rilevanza locale, per
tre giorni consecutivi, specificando la data di svolgimento delle
stesse nonché l'indicazione dei seggi dove si tengono le
operazioni elettorali.
Art. 8 - Fasce di rappresentanza.
1. Ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato i consorziati
aventi diritto al voto sono divisi in tre fasce, a ognuna delle
quali sono attribuiti i seggi in ragione della contribuenza complessiva
a cui sono tenuti i consorziati per ogni singola fascia.
2. Rientrano nella prima fascia i consorziati tenuti a un contributo
inferiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale di
ciascun consorzio ed il numero totale delle ditte consorziate.
3. Rientrano nella terza fascia i consorziati tenuti a un contributo
superiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale di
ciascun consorzio decurtata della contribuenza a cui sono tenuti
i consorziati di prima fascia e il numero totale delle ditte contribuenti
di ciascun consorzio decurtato dal numero di ditte appartenenti
alla prima fascia.
4. Alla seconda fascia appartengono i consorziati non appartenenti
alla prima e alla terza fascia.
5. La contribuenza consortile totale e il numero totale delle
ditte consorziate di cui ai commi 2, 3 e 4 sono determinati sulla
base di quanto riportato nel catasto consortile aggiornato alla
data della convocazione delle elezioni consortili.
6. Alla terza fascia viene assegnata una rappresentanza in seggi,
in rapporto alla contribuenza, con una graduazione decrescente,
secondo la tabella di cui all'allegato B della presente legge;
per le percentuali di contribuenza della terza fascia inferiori
a quelle di cui alla tabella viene assegnata una rappresentanza
in seggi rapportata alla relativa contribuenza.
7. Alla prima fascia viene assegnata una rappresentanza in seggi
rapportata alla relativa contribuenza; alla seconda fascia sono
assegnati i seggi non attribuiti alla terza fascia.
Art. 9 - Elezioni consortili.
1. L'elezione dei consiglieri da parte dei consorziati è
indetta dal presidente del consorzio, in data da definire dalla
Giunta regionale, a decorrere dalla quarta domenica antecedente
la scadenza naturale dell'organo e si svolge su presentazione
di liste concorrenti comprensive di un numero di candidati non
inferiore al numero dei seggi assegnati alla fascia e non superiore
al doppio dei seggi stessi.
2. Le liste dei candidati sono presentate, per la prima fascia
e per la seconda fascia, da un numero di aventi diritto al voto
non inferiore a cento e per la terza fascia da almeno il due per
cento degli aventi diritto al voto.
3. I seggi sono assegnati alle liste che abbiano ottenuto almeno
il sette per cento dei voti validi. L'assegnazione dei seggi avviene
secondo il criterio proporzionale, con esclusione della parte
frazionaria del quoziente elettorale e attribuendo i seggi risultanti
dai resti alle liste che abbiano ottenuto i maggiori resti o,
in caso di parità, alla lista che ha ottenuto il maggior
numero di voti.
4. Ogni elettore dispone di un voto di lista ed ha facoltà
di esprimere tre preferenze all'interno della lista prescelta.
5. All'interno di ogni lista risultano eletti i candidati che
hanno ottenuto il maggior numero di preferenze e, in mancanza
o esaurite le eventuali preferenze, secondo l'ordine di lista.
6. In caso di parità di voti di lista e di parti frazionarie
dei rispettivi quozienti elettorali, i seggi vengono ripartiti
in parti eguali, assegnando l'eventuale seggio dispari al candidato
più anziano.
7. Non possono essere votate più liste o candidati di liste
diverse.
8. Le schede di votazione e il verbale delle operazioni elettorali
devono essere conservati, per almeno un anno, presso la sede del
consorzio.
9. Gli eventuali ricorsi avverso i risultati delle operazioni
elettorali devono essere presentati alla Giunta regionale entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione dei risultati nell'albo
consortile.
10. La Giunta regionale decide sui ricorsi presentati e provvede,
anche d'ufficio, all'eventuale annullamento delle elezioni.
11. Il seggio che rimane vacante per qualsiasi causa, ancorché
sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa
lista, segue immediatamente l'ultimo eletto, secondo le preferenze
oppure, se esaurite le stesse, secondo l'ordine di lista.
12. I nuovi nominati rimangono in carica per tutta la durata dell'organo.
Art. 10 - Composizione del consiglio d'amministrazione.
1. Il consiglio di amministrazione è composto da:
a) quattro componenti eletti dall'assemblea, nella sua prima seduta,
tra i consiglieri eletti dai consorziati;
b) uno dei sindaci di cui all'articolo 6, comma 2, individuato
di intesa dai medesimi.
2. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito
con l'elezione dei consiglieri di cui alla lettera a) del comma
1.
Art. 11 - Presidente del consorzio.
1. Nella stessa seduta di cui all'articolo 10, l'assemblea elegge,
tra i consiglieri eletti quali componenti del consiglio di amministrazione,
il presidente del consorzio e il vicepresidente.
2. Il presidente del consorzio è il legale rappresentante
dell'ente, presiede il consiglio di amministrazione e adotta tutti
gli atti necessari al funzionamento dell'ente che non siano riservati
dalla legge o dallo statuto agli altri organi consortili.
3. In caso di assenza o di temporaneo impedimento, il presidente
viene sostituito dal vicepresidente.
4. Il presidente del consorzio di bonifica può essere confermato
una sola volta.
Art. 12 - Revisore dei conti.
1. Le funzioni di revisore dei conti sono svolte da un revisore
unico nominato dalla Giunta regionale tra gli iscritti nel registro
ufficiale dei revisori dei conti, di cui al decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 88 "Attuazione della direttiva 84/253/CEE
relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo
di legge dei documenti contabili" e successive modificazioni.
Art. 13 - Statuto e regolamenti consortili.
1. L'assemblea degli eletti delibera:
a) lo statuto dell'ente;
b) i regolamenti di amministrazione, ivi compreso quello concernente
l'organizzazione degli uffici e del personale e l'ordinamento
finanziario, contabile e patrimoniale, entro novanta giorni dalla
prima seduta.
2. Lo statuto può disciplinare ulteriori casi di incompatibilità,
ineleggibilità e decadenza, oltre a quelli previsti dall'articolo
6.
3. Lo statuto viene pubblicato nell'albo del consorzio e dei comuni
territorialmente interessati per otto giorni e trasmesso, con
le eventuali opposizioni, entro gli otto giorni successivi alla
Giunta regionale; di tale pubblicazione il consorzio dà
avviso in due quotidiani a diffusione locale, ripetuto per tre
giorni consecutivi.
4. La Giunta regionale, approva gli statuti e i regolamenti di
cui al comma 1, nonché le relative integrazioni, apportandovi
eventuali modifiche, sentiti i consorzi interessati.
Art. 14 - Gestione patrimoniale e finanziaria del consorzio di
bonifica e controllo di gestione.
1. I consorzi di bonifica redigono il bilancio di previsione,
il conto consuntivo, il conto economico, lo stato patrimoniale
nonché la relazione sull'attività di cui all'articolo
8 della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 "Disciplina
dell'attività di vigilanza e controllo sugli enti amministrativi
regionali", nel rispetto dei criteri e delle modalità
dettati dalla Giunta regionale.
2. I consorzi di bonifica provvedono, sulla base di criteri e
metodologie determinati dalla Giunta regionale, al controllo di
gestione quale processo interno diretto a garantire:
a) la realizzazione degli obiettivi programmati attraverso una
verifica continua dello stato di avanzamento dei programmi e progetti
del consorzio di bonifica;
b) la gestione efficace ed efficiente delle risorse;
c) il monitoraggio dei costi dell'attività consortile.
Art. 15 - Bilancio ambientale.
1. Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile e valorizzare
la valenza ambientale delle attività di bonifica, i consorzi
provvedono alla redazione del bilancio ambientale con periodicità
annuale.
2. Il bilancio ambientale, redatto sulla base di criteri e con
metodologie determinati dalla Giunta regionale, è lo strumento,
da affiancare ai documenti economico finanziari consortili, con
funzione conoscitiva e di supporto alle decisioni per rilevare,
gestire e comunicare i costi e i benefici ambientali di tutte
le attività del consorzio.
3. Ai fini di cui al comma 1, i consorzi di bonifica organizzano
attività di formazione e aggiornamento del proprio personale
nelle materie della progettazione, gestione e contabilità
ambientale degli interventi consortili.
CAPO III - Funzioni e attività dei consorzi di bonifica
Art. 16 - Concertazione e partecipazione.
1. I consorzi di bonifica svolgono la propria attività
conformandosi al metodo del confronto e della concertazione con
gli enti pubblici territoriali e con le altre amministrazioni
preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti.
2. I consorzi di bonifica assicurano, altresì, il confronto
con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti
interessi sul territorio e di interessi diffusi nonché
con i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico, invitandoli
a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche.
3. Per l'esercizio delle proprie funzioni, i consorzi di bonifica
possono stipulare convenzioni e accordi di programma con gli enti
locali ricadenti nel comprensorio consortile ovvero con altri
enti locali, ai sensi degli articoli 30 e 34 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali".
Art. 17 - Funzioni dei consorzi di bonifica in materia di bonifica
ed irrigazione.
1. I consorzi di bonifica svolgono le seguenti funzioni in materia
di bonifica e irrigazione:
a) predisposizione del piano generale di bonifica e tutela del
territorio di cui all'articolo 23;
b) progettazione, realizzazione, manutenzione, esercizio e vigilanza
sull'esercizio delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione
di cui al capo IV;
c) utilizzazione delle acque defluenti nei canali consortili per
usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili
con le successive utilizzazioni, ivi compresi la produzione di
energia idroelettrica e l'approvvigionamento di imprese produttive,
ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, parte terza,
sezione III, titolo IV e successive modificazioni.
Art. 18 - Funzioni dei consorzi di bonifica in materia di difesa
del suolo.
1. I consorzi di bonifica, ai sensi dell'articolo 62 del decreto
legislativo n. 152 del 2006, partecipano all'esercizio delle funzioni
regionali in materia di difesa del suolo mediante:
a) nei riguardi della rete idraulica minore e di bonifica, concorso
alla formulazione della valutazione vincolante di compatibilità
idraulica sugli strumenti urbanistici comunali e relative varianti
di cui alla legge regionale 13 aprile 2004, n. 11 "Norme
per il governo del territorio" e successive modificazioni,
mediante parere da esprimere all'autorità regionale competente
alla pronuncia della valutazione di compatibilità idraulica
stessa, individuata dalla Giunta regionale con proprio provvedimento
e nell'osservanza delle modalità operative da quest'ultimo
definite; il parere dei consorzi di bonifica deve essere espresso
entro il termine di trenta giorni dalla richiesta decorso inutilmente
il quale, senza che il consorzio di bonifica adito abbia rappresentato
esigenze istruttorie, l'autorità regionale competente procede
alla pronuncia della valutazione di compatibilità idraulica,
indipendentemente dall'acquisizione del parere;
b) interventi strutturali di riqualificazione della rete idraulica
minore e di bonifica;
c) interventi di riqualificazione sulla rete di competenza di
enti locali e di altri soggetti pubblici e privati, previa stipula
di accordo di programma o convenzione;
d) concorso all'attuazione degli interventi finalizzati a prevenire
l'insorgere di emergenze idrauliche e idrogeologiche, ivi comprese
quelle indicate all'articolo 36 della legge regionale 12 dicembre
2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura",
anche con la promozione della valorizzazione e dell'utilizzo a
fini idraulici, irrigui e ambientali, delle cave dismesse.
Art. 19 - Funzioni dei consorzi di bonifica in materia di tutela
della qualità delle acque e gestione dei corpi idrici.
1. I consorzi di bonifica contribuiscono all'azione pubblica per
la tutela delle acque destinate all'irrigazione e di quelle defluenti
nella rete di bonifica mediante:
a) concorso, nell'ambito di accordi di programma promossi dalla
Giunta regionale, alle iniziative mirate al rilevamento dello
stato quantitativo e qualitativo dei corpi idrici;
b) individuazione delle opere e delle azioni da attuare per il
monitoraggio delle acque di bonifica e irrigazione e per il risanamento
dei relativi corpi idrici;
c) collaborazione con le autorità competenti, cui spettano
i relativi oneri, per i controlli in materia di qualità
delle acque, anche mediante l'effettuazione di ispezioni e di
prelievi di campioni da inviare per le analisi all' Agenzia regionale
per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto di cui alla
legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 "Norme per l'istituzione
ed il funzionamento dell'Agenzia regionale per la prevenzione
e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)"; a tal fine i
presidenti dei consorzi di bonifica notificano alla Giunta regionale
i nominativi del personale tecnico del consorzio che, in quanto
in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 138 del regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773 "Testo unico delle leggi di
Pubblica sicurezza" e successive modificazioni, assume le
funzioni di agente giurato.
Art. 20 - Affidamento in concessione di opere pubbliche ai consorzi
di bonifica.
1. Ai consorzi di bonifica può essere affidata in concessione
dallo Stato, dalla Regione o da altri enti pubblici operanti nel
Veneto, con assunzione dei relativi oneri da parte dei rispettivi
concedenti, la progettazione, l'esecuzione e la manutenzione di
opere pubbliche di propria competenza, ivi compresa la progettazione,
l'esecuzione e la manutenzione degli interventi di bonifica previsti
nei piani di bacino e nei programmi di intervento di cui al decreto
legislativo n. 152 del 2006.
2. Ai sensi dell'articolo 70, comma 6, della legge regionale 7
novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di
lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in
zone classificate sismiche" e successive modificazioni, i
poteri espropriativi concernenti le opere pubbliche affidate in
concessione ai consorzi di bonifica sono delegati ai consorzi
medesimi, nel rispetto di quanto previsto nel provvedimento di
concessione.
Art. 21 - Funzioni dei consorzi di bonifica in materia ambientale.
1. I consorzi di bonifica promuovono la realizzazione di corridoi
ecologici legati alla rete idraulica superficiale, come individuati
e disciplinati dal piano territoriale di coordinamento provinciale
(PTCP) di cui all'articolo 22 della legge regionale 13 aprile
2004, n. 11 e partecipano alla redazione dei piani di gestione
della rete ecologica dei siti di interesse comunitario "Natura
2000", adeguando ai medesimi le modalità di attuazione
della manutenzione, gestione ed esercizio delle opere idrauliche
di competenza.
2. I consorzi di bonifica possono esercitare la funzione di coordinamento
dei propri consorziati per lo sviluppo e la realizzazione di iniziative
agroambientali in grado di incidere sul regime idraulico e sugli
aspetti qualitativi delle acque defluenti nella rete di bonifica
nonché di interventi di miglioramento o riordino fondiario,
ivi compresi quelli riguardanti aree sdemanializzate insistenti
negli alvei abbandonati.
Art. 22 - Funzioni dei consorzi di bonifica nel sistema regionale
di protezione civile.
1. La Regione riconosce il ruolo svolto dai consorzi di bonifica
nell'ambito del sistema regionale di protezione civile, come individuato
ai sensi della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 "Disciplina
degli interventi regionali in materia di protezione civile"
e successive modificazioni, quale presidio territoriale negli
interventi urgenti e indifferibili, diretti al contenimento del
rischio idrogeologico e idraulico, necessari per un'efficace azione
di protezione civile.
2. I consorzi di bonifica predispongono e aggiornano annualmente
per il comprensorio consortile un piano per l'organizzazione dei
servizi di emergenza del settore della bonifica e lo trasmettono
alla Giunta regionale, ai fini del coordinamento con il programma
regionale di previsione e prevenzione e il piano regionale di
concorso in emergenza, di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo
2 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 e successive modificazioni.
3. La Giunta regionale concorre alle spese per la manutenzione
degli impianti e delle attrezzature in dotazione ai centri regionali
di emergenza previsti dall'articolo 8 della legge regionale 1
agosto 1986, n. 34 "Provvedimento generale di rifinanziamento
e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento
del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1986",
nella misura massima del cento per cento.
Art. 23 - Piano generale di bonifica e di tutela del territorio.
1. I consorzi di bonifica predispongono, entro il termine perentorio
di centottanta giorni dall'insediamento dei consigli di amministrazione
dei consorzi costituiti ai sensi dell'articolo 3, il piano generale
di bonifica e di tutela del territorio.
2. Il piano generale di bonifica e di tutela del territorio prevede:
a) la ripartizione del comprensorio in zone distinte caratterizzate
da livelli omogenei di rischio idraulico e idrogeologico;
b) l'individuazione delle opere pubbliche di bonifica e delle
altre opere necessarie per la tutela e la valorizzazione del territorio
ivi comprese le opere minori, con ciò intendendosi le opere
di competenza privata ritenute obbligatorie di cui all'articolo
34, stabilendo le priorità di esecuzione;
c) le eventuali proposte indirizzate alle competenti autorità
pubbliche.
3. Il piano, predisposto dai consorzi, è depositato presso
la Giunta regionale. Dell'avvenuto deposito è data notizia
mediante avviso nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto
e mediante comunicazione agli enti pubblici interessati che, ove
previsto dai rispettivi ordinamenti, provvedono alla pubblicazione
dell'avviso dell'avvenuto deposito nei propri albi.
4. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino
ufficiale della Regione del Veneto dell'avviso di cui al comma
3, gli interessati possono presentare le proprie osservazioni
al consorzio di bonifica il quale, entro i successivi venti giorni,
trasmette alla Giunta regionale il piano eventualmente modificato
e le osservazioni ricevute, accompagnate da proprie controdeduzioni.
5. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare,
approva il piano generale di bonifica e di tutela del territorio.
6. Nel caso in cui i consorzi di bonifica omettano di predisporre
o aggiornare il piano generale di bonifica e di tutela del territorio,
la Giunta regionale provvede a diffidare il consorzio inadempiente
fissando un termine entro il quale adempiere, decorso inutilmente
il quale, la Giunta regionale, entro trenta giorni nomina il commissario
ad acta, con oneri a carico del consorzio medesimo che procede
all'adozione del piano generale di bonifica e di tutela del territorio
entro centottanta giorni.
7. Fino all'approvazione del piano generale di bonifica e di tutela
del territorio, i consorzi di bonifica possono dare attuazione
solo a opere di somma urgenza ed a interventi urgenti e indifferibili.
Art. 24 - Disciplina dei procedimenti amministrativi consortili
e degli interventi sostitutivi.
1. I consorzi di bonifica adottano le norme sui procedimenti amministrativi
concernenti licenze, autorizzazioni o concessioni, il cui rilascio
è attribuito alla competenza dei consorzi, definiscono
i relativi procedimenti in un termine non superiore a trenta giorni
dalla data di ricevimento della istanza, salva sospensione per
una sola volta per la richiesta di elementi integrativi, nonché
tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza
alla azione amministrativa e la partecipazione al procedimento,
ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi" e successive modificazioni.
2. Trascorso il termine di cui al comma 1 senza che sia stato
adottato il provvedimento conclusivo del procedimento, la Giunta
regionale, previa diffida a provvedere entro trenta giorni, procede,
agli interventi sostituitivi.
CAPO IV - Opere pubbliche di bonifica e irrigazione
Art. 25 - Regime giuridico delle opere pubbliche di bonifica e
irrigazione.
1. Le opere pubbliche di bonifica e irrigazione, le opere idrauliche,
le opere relative ai corsi d'acqua come definiti dal regio decreto
11 dicembre 1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni
di legge sulle acque e impianti elettrici" e successive modificazioni,
che fanno parte integrante del sistema di bonifica e di irrigazione,
sono concesse per l'esecuzione al consorzio di bonifica e allo
stesso affidate per la gestione, l'esercizio, la manutenzione
e per la polizia idraulica.
2. Il consorzio di bonifica esercita le funzioni di cui al comma
1 anche relativamente alle opere di miglioramento fondiario comuni
a più fondi.
3. Possono essere affidate al consorzio di bonifica per la gestione,
l'esercizio e la manutenzione, ai sensi del comma 1, le opere
e gli impianti per la produzione di energie rinnovabili, comprese
quelle da fonti idroelettriche, ove trattasi di opere diverse
dalle opere pubbliche affidabili in concessione ai consorzi di
bonifica ai sensi dell'articolo 20.
4. Gli introiti di cui al comma 3 sono destinati alla manutenzione
delle opere e degli impianti di cui al medesimo comma nonché
alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di bonifica.
Art. 26 - Elenco delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione.
1. Per ciascun consorzio di bonifica, entro il termine perentorio
di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge
e previa ricognizione anche sulla base degli elenchi già
in essere, è compilato, in contraddittorio fra un incaricato
della Giunta regionale e un designato dal consorzio, l'elenco
della rete idraulica minore e di bonifica e delle opere di cui
all'articolo 25, con la descrizione delle rispettive funzioni
e dello stato di efficienza e conservazione.
2. L'elenco è approvato dalla Giunta regionale e costituisce
dichiarazione di compimento della rete e delle opere indicate
nello stato descritto o di ultimazione della bonifica e consegna
al consorzio di bonifica agli effetti della manutenzione.
3. Dall'entrata in vigore della presente legge, l'approvazione
del collaudo delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione
di competenza regionale, anche per stralci funzionali, costituisce
dichiarazione di compimento o ultimazione della bonifica e comporta
la consegna al consorzio di bonifica agli effetti della manutenzione,
con inclusione nell'elenco di cui al comma 1.
4. Fino all'approvazione da parte della Giunta regionale dell'elenco
delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione, conservano efficacia
gli elenchi già approvati ai sensi dell'articolo 2 della
legge regionale 1 marzo 1983, n. 9 "Nuove disposizioni per
l'organizzazione della bonifica".
Art. 27 - Disposizioni in materia di polizia idraulica per la
conservazione e salvaguardia delle opere della bonifica.
1. La Giunta regionale definisce, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione
di quanto previsto dal titolo VI del regio decreto 8 maggio 1904,
n. 368 "Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei
terreni paludosi" e successive modificazioni, e dal capo
VII del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico
delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle
diverse categorie" e successive modificazioni, le disposizioni
in materia di polizia idraulica dirette alla conservazione e salvaguardia
delle opere della bonifica e loro pertinenze.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 prevedono altresì
le modalità per l'eventuale messa in pristino da parte
dei soggetti contravventori nonché, nei casi di mancata
ottemperanza, le modalità per l'intervento sostitutivo
del consorzio, con oneri a carico dei contravventori.
Art. 28 - Programma triennale ed elenco annuale dei lavori.
1. I consorzi di bonifica predispongono il programma triennale
e l'elenco annuale dei lavori per le opere di cui all'articolo
23, comma 2, lettera b) e lo trasmettono alla Giunta regionale
che ne prende atto con apposito provvedimento sentita la competente
commissione consiliare.
2. Gli strumenti di programmazione di settore di cui al comma
1 sono predisposti sulla base degli studi di fattibilità
di cui all'articolo 5 della legge regionale 7 novembre 2003, n.
27 , a condizione che le opere risultino inserite nel piano generale
di bonifica e di tutela del territorio.
3. Oltre agli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi,
possono essere realizzati anche se non inclusi nel programma triennale
e nell'elenco annuale dei lavori, le opere per il ripristino e
l'adeguamento a seguito di eccezionali eventi calamitosi di cui
al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 "Interventi
finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo
1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38"
e successive modificazioni, nonché gli interventi urgenti
e indifferibili di cui all'articolo 22 e alla lettera c) del comma
1 dell'articolo 29.
Art. 29 - Concorso regionale per la realizzazione delle opere
pubbliche di bonifica e irrigazione.
1. La Giunta regionale concede contributi a favore del consorzio
di bonifica concessionario per la realizzazione delle opere pubbliche
di bonifica e irrigazione, nella misura massima del cento per
cento della spesa ammissibile per gli interventi relativi:
a) agli impianti idrovori di sollevamento meccanico e opere connesse,
compresi i tronchi di canale immissario che precedono le idrovore;
b) alla rete idraulica di scolo e agli impianti e strutture necessarie
per la regolazione e gestione della risorsa idrica, comprese le
opere che ne comportano la vivificazione;
c) ai ripristini di opere pubbliche di bonifica danneggiate o
distrutte da calamità naturali, eventi eccezionali o avversità
atmosferiche, anche da eseguirsi in regime di somma urgenza nonché
di tutte le rimanenti opere dichiarate urgenti e indifferibili
in base a quanto previsto dall'articolo 146 del decreto del presidente
della repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 "Regolamento di
attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in
materia di lavori pubblici e successive modificazioni".
2. Le opere di sistemazione dei corsi d'acqua pubblici prevalentemente
connessi alle esigenze della bonifica di un determinato comprensorio,
assumono le caratteristiche di opere pubbliche di bonifica agli
effetti del concorso regionale alla spesa e ne seguono il medesimo
regime giuridico; sono a carico della Regione gli oneri sostenuti
dai consorzi di bonifica per la gestione e la manutenzione di
tali corsi d'acqua per la quota di spesa non compensata da altri
proventi del consorzio.
3. La Giunta regionale concede contributi, a favore del consorzio
di bonifica concessionario, per la realizzazione di opere di irrigazione
finalizzate al risparmio idrico e alla valorizzazione degli usi
plurimi dell'acqua irrigua previste nei piani generali di bonifica
e di tutela del territorio, fino alla misura del cento per cento
per gli interventi relativi:
a) alle opere di presa, derivazione e accumulo e a quelle necessarie
alla messa in pressione e alle relative apparecchiature di pompaggio,
di protezione e di controllo;
b) alla rete adduttrice ivi compresa la rete di distribuzione
interaziendale;
c) agli interventi di riconversione irrigua, esclusi quelli aziendali.
4. La Giunta regionale concede contributi nella misura massima
del cento per cento, in quanto lavori pubblici di interesse regionale
previsti nei piani generali di bonifica e di tutela del territorio
per:
a) le casse ed i bacini di espansione, ivi compresi quelli utilizzabili
con finalità ambientali e irrigue;
b) gli investimenti finalizzati a contrastare la risalita del
cuneo salino, il fenomeno della subsidenza e il depauperamento
delle falde;
c) gli interventi che promuovono la fitodepurazione nonché
la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e degli ambiti marginali,
delle zone umide e delle aree non adeguatamente coltivate;
d) le opere per assicurare il presidio idraulico e la vivificazione
degli ambiti lagunari e vallivi nonché gli investimenti
relativi al disinquinamento delle lagune;
e) gli investimenti pubblici per la messa in opera di sistemi
di telecontrollo della rete di bonifica e irrigazione.
5. Non è ammessa a contributo la spesa di ripristino delle
opere pubbliche di bonifica e irrigazione la cui mancata funzionalità
sia conseguente alla inosservanza degli obblighi di manutenzione
a carico dei consorzi di bonifica o al mancato esercizio delle
funzioni di polizia idraulica.
Art. 30 - Ufficiale rogante.
1. Le funzioni di ufficiale rogante riguardo agli atti dei consorzi
di bonifica per i quali sia richiesta la forma pubblica amministrativa,
relativi all'esecuzione delle opere pubbliche affidate in concessione,
possono essere attribuite dal consorzio ai propri dipendenti in
servizio con profilo professionale amministrativo, di livello
non inferiore a quadro e in possesso del diploma di laurea in
giurisprudenza o equipollente.
Art. 31 - Esercizio in forma associata di funzioni consortili.
1. I consorzi di bonifica di cui all'articolo 3 della presente
legge, in attuazione del dell'articolo 62, comma 1, del regio
decreto n. 215 del 1933 e successive modificazioni, per realizzare
le opportune economie di scala e il coordinamento delle rispettive
funzioni, possono esercitare in forma associata la tenuta del
catasto consortile e dei servizi informatici, la gestione amministrativa
del personale dipendente, l'aggiornamento del censimento degli
scarichi, la predisposizione e l'aggiornamento dei piani generali
di bonifica e tutela del territorio e dei piani di classifica
e relativi perimetri di contribuenza, la predisposizione dei progetti
delle opere pubbliche e le funzioni di ufficiale rogante.
Art. 32 - Concorso regionale per la gestione e manutenzione delle
opere pubbliche di bonifica ed irrigazione.
1. La Regione concorre nelle spese sostenute dai consorzi di bonifica
per la gestione e la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica
e irrigazione.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale
concede annualmente ai consorzi di bonifica un finanziamento nella
misura massima del quindici per cento delle entrate di ciascun
consorzio derivanti dalla complessiva contribuenza consortile,
come documentate nel bilancio consuntivo dell'esercizio precedente,
approvato dalla Giunta regionale ai sensi della legge regionale
18 dicembre 1993, n. 53 e successive modificazioni.
3. Il finanziamento di cui al comma 2 è ripartito secondo
le aliquote della tabella di cui all'allegato C della presente
legge che tiene conto della diversa distribuzione nel territorio
delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione e della conseguente
differenziata onerosità che esse comportano.
4. Con cadenza biennale la Giunta regionale, sentita la competente
commissione consiliare, può modificare la tabella di cui
al comma 3.
5. La Giunta regionale è autorizzata a ripartire fino al
dieci per cento della somma stanziata in bilancio per spese di
gestione e manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione,
da destinare a esigenze particolari dei consorzi di cui agli articoli
2, 3 e 4.
Art. 33 - Programma di manutenzione delle opere pubbliche di bonifica
e di irrigazione.
1. I consorzi di bonifica predispongono, entro centottanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, un programma pluriennale
di attività recante gli interventi di manutenzione ordinaria
e straordinaria delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione,
avente validità pari alla durata del mandato del consiglio
di amministrazione.
2. I consorzi di bonifica destinano una quota minima, non inferiore
al quarantacinque per cento delle entrate derivanti dalla contribuenza
consortile, alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria,
previste dal programma di cui al comma 1.
3. Nell'ambito della relazione sull'attività di cui all'articolo
8 della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 e successive modificazioni,
i consorzi di bonifica rendono conto sullo stato di manutenzione
delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione mediante relazione
a firma del direttore del consorzio; gli uffici del genio civile
regionale, competenti per territorio, procedono alle verifiche
conseguenti.
CAPO V - Opere minori
Art. 34 - Esecuzione e mantenimento delle opere minori.
1. Nei comprensori di bonifica i proprietari, in conformità
al piano generale di bonifica e di tutela del territorio, hanno
l'obbligo di eseguire e mantenere le opere minori di interesse
particolare dei propri fondi o comuni a più fondi necessarie
per dare scolo alle acque, per completare la funzionalità
delle opere irrigue e comunque per non recare pregiudizio allo
scopo per il quale sono state eseguite o mantenute le opere pubbliche
di bonifica e di irrigazione.
2. Qualora i proprietari omettano di eseguire i lavori di loro
competenza ai sensi del comma 1, vi provvede, in via sostitutiva,
il consorzio di bonifica in nome e per conto degli interessati
stessi, ponendo i relativi oneri a loro carico.
3. Il provvedimento di approvazione dei lavori di cui al comma
2 equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza
e indifferibilità degli stessi.
4. La ripartizione degli oneri per i lavori, siano essi anche
comuni a più fondi è effettuata dal consorzio di
bonifica.
5. Gli oneri suddetti sono equiparati, agli effetti della riscossione,
ai contributi spettanti al consorzio per la esecuzione, manutenzione
e l'esercizio delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione.
6. Gli enti locali possono stipulare convenzioni o accordi di
programma con i consorzi di bonifica per l'esecuzione o il mantenimento
delle opere minori di competenza, con oneri da ripartire secondo
le modalità di cui ai commi precedenti e in conformità
al piano di classifica e ai suoi aggiornamenti.
CAPO VI - Contribuenza consortile
Art. 35 - Piano di classifica e perimetro di contribuenza.
1. I consorzi di bonifica, ai fini della imposizione dei contributi
consortili di cui all'articolo 38, predispongono il piano di classifica
degli immobili ricadenti nel comprensorio consortile, sulla base
delle direttive definite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo
36.
2. Il piano di classifica individua i benefici derivanti dalle
opere pubbliche della bonifica e dell'irrigazione, stabilisce
i parametri per la quantificazione dei medesimi, determina i relativi
indici di contribuenza e definisce, con cartografia allegata,
il perimetro di contribuenza, con l'individuazione degli immobili
soggetti al pagamento dei contributi consortili in ragione dei
benefici conseguenti all'azione della bonifica; il perimetro di
contribuenza individua altresì le aree che non traggono
beneficio dalla bonifica, da escludere dalla contribuenza.
3. Le deliberazioni consortili di approvazione e aggiornamento
del piano di classifica sono depositate presso la Giunta regionale
e presso il consorzio di bonifica interessato. Dell'avvenuto deposito
è data notizia mediante avviso da pubblicare nel Bollettino
ufficiale della Regione del Veneto nonché in due quotidiani
a diffusione locale per tre giorni consecutivi.
4. Contro le deliberazioni consortili di cui al comma 3 è
ammesso ricorso alla Giunta regionale, entro quarantacinque giorni
dalla data di pubblicazione dell'avviso di deposito nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto.
5. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare,
approva le deliberazioni di cui al comma 3 e decide contestualmente
sugli eventuali ricorsi.
Art. 36 - Direttive per la redazione dei piani di classifica.
1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare,
definisce entro un anno dall'entrata in vigore della presente
legge mediante la costituzione di un gruppo di lavoro composto
da tecnici ed esperti del settore, le direttive per la redazione
dei piani di classifica, di cui all'articolo 35, attenendosi ai
seguenti criteri:
a) i benefici della bonifica possono riguardare un solo immobile
o una pluralità di immobili e devono contribuire a incrementarne
o conservarne il relativo valore;
b) costituisce beneficio di presidio idrogeologico il vantaggio
tratto dagli immobili situati nelle aree collinari e montane dalle
opere e dagli interventi realizzati dai consorzi di bonifica suscettibili
di difendere il territorio dai fenomeni di dissesto idrogeologico
e di regimare i deflussi montani e collinari della rete idraulica
minore;
c) costituisce beneficio di natura idraulica il vantaggio tratto
dagli immobili situati in ambiti territoriali di collina e di
pianura, regimati dalle opere e dagli interventi di bonifica,
che li preservano da allagamenti e ristagni di acque comunque
generati;
d) costituisce beneficio di disponibilità irrigua il vantaggio
tratto dagli immobili sottesi a opere di bonifica e a opere di
accumulo, derivazione, adduzione, circolazione e distribuzione
di acque irrigue.
2. Il contributo per i benefici di natura idraulica è individuato
sulla base di indici di natura tecnica ed economica:
a) relativamente agli indici di natura tecnica, tenuto conto dei
differenti coefficienti udometrici, l'indice attribuito agli immobili
ubicati nelle zone urbane non può, di norma, essere superiore
a venti volte il valore attribuito agli immobili ubicati nelle
zone agricole; la presenza di sistemi di mitigazione idraulica
comporta una riduzione dell'indice proporzionale agli effetti
derivanti da dette opere;
b) relativamente agli indici di natura economica, i medesimi devono,
per tutti gli immobili, essere riferiti ai redditi catastali rivalutati.
3. Il contributo di natura irrigua è individuato in base
a indici che tengono conto della superficie attrezzata, delle
coltivazioni praticabili e dei quantitativi d'acqua distribuiti;
nel caso di superfici non attrezzate e irrigabili per il tramite
della rete irrigua, il contributo è determinato anche in
base alle coltivazioni praticabili e ai quantitativi d'acqua necessari
in via ordinaria.
4. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare,
in relazione all'evoluzione e all'effettivo esercizio delle funzioni
di bonifica, può individuare ulteriori tipologie di beneficio
rispetto a quelle definite al comma 1.
Art. 37 - Scarichi nella rete irrigua e di bonifica.
1. Fermi restando gli obblighi, i divieti e le limitazioni previsti
dal decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni,
gli scarichi nella rete irrigua o di bonifica, ivi compresi gli
eventuali sfioratori fognari di piena e quelli relativi alle acque
termali, comportano in capo al soggetto che li effettua, anche
se non associato al consorzio, l'obbligo di contribuire alle spese
consortili in proporzione al beneficio conseguito, tenuto conto
delle caratteristiche dello scarico stesso, dei quantitativi sversanti
nonché delle caratteristiche del corpo ricettore.
2. Gli immobili urbani serviti da pubblica fognatura non sono
assoggettati al contributo di bonifica per lo scolo delle relative
acque.
3. Il contributo di bonifica per lo scolo delle acque che trovano
recapito esclusivamente nel sistema scolante di bonifica attraverso
le opere e gli impianti di fognatura o depurazione è a
carico dei soggetti titolari degli scarichi medesimi.
4. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge
i consorzi di bonifica completano il censimento di tutti gli scarichi
nella rete irrigua e di bonifica, determinando il contributo dovuto
dagli utilizzatori; gli importi introitati costituiscono voce
specifica in detrazione del piano di riparto di cui all'articolo
38.
5. Per i consorzi che non provvedono ad adempiere a quanto previsto
dal comma 4, il contributo regionale di cui all'articolo 32 è
ridotto del quindici per cento il primo anno, del trenta per cento
il secondo anno e del cinquanta per cento a decorrere dal terzo
e successivi anni in cui si protrae l'inadempienza.
6. Gli enti che provvedono al rilascio di nuove autorizzazioni
allo scarico sono tenuti a comunicare ai consorzi di bonifica
territorialmente competenti i nominativi dei soggetti titolari
dell'autorizzazione nonché le caratteristiche qualitative
e quantitative e l'ubicazione degli scarichi, distinguendo quelli
sversanti direttamente nella rete irrigua e di bonifica da quelli
sversanti in altre reti che recapitano nella stessa.
7. Lo scarico di acque reflue nella rete irrigua e di bonifica,
compresi gli sfioratori fognari di piena, è subordinato
alla concessione del consorzio di bonifica, competente per territorio,
ai sensi degli articoli 134, comma primo, lettera g), 135 e 136,
comma primo, lettera c), del regio decreto n. 368 del 1904. Lo
scarico di acque reflue in assenza di formale concessione consortile
comporta la violazione delle norme di polizia idraulica in materia
di bonifica e la conseguente applicazione degli articoli 141 e
seguenti del regio decreto n. 368 del 1904.
8. Qualora per effetto del cumulo degli scarichi concessi nelle
acque di bonifica e irrigazione ne derivi il mancato rispetto
degli obiettivi di qualità fissati per dette acque ovvero
la non utilizzabilità delle acque a scopi irrigui, il consorzio
di bonifica, tenuto conto della destinazione del corpo idrico
e del periodo di utilizzazione irrigua dello stesso, può
chiedere la modifica o la revoca dell'autorizzazione agli scarichi
agli enti competenti al loro rilascio.
Art. 38 - Piano di riparto dei contributi consortili.
1. I proprietari di beni immobili situati nel perimetro di contribuenza
di cui all'articolo 35, che traggono beneficio dalle opere pubbliche
di bonifica gestite dal consorzio di bonifica, sono obbligati
al pagamento dei contributi di bonifica relativi alle spese per
la manutenzione, esercizio e gestione delle opere pubbliche di
bonifica e per il funzionamento del consorzio, detratte le somme
derivanti dai proventi delle concessioni, quelle derivanti da
corrispettivi per servizi resi e quelle eventualmente erogate
dalla Regione o da altri soggetti pubblici e ogni altro introito
a qualsiasi titolo percepito.
2. I consorzi di bonifica, entro il 30 novembre di ciascun anno,
sulla base delle spese di cui al comma 1 risultanti dal bilancio
preventivo, approvano il piano annuale di riparto delle spese
tra i proprietari contribuenti ai sensi degli articoli 10 e 11
del regio decreto n. 215 del 1933 e sulla base degli indici di
beneficio definiti nel piano di classifica di cui all'articolo
35.
3. La Giunta regionale definisce i criteri per la predisposizione
del piano annuale di riparto di cui al comma 2 e approva le relative
deliberazioni consortili, contestualmente al bilancio di previsione
dell'esercizio successivo.
4. Il consorzio di bonifica ha la facoltà di dare immediata
esecuzione alla deliberazione di riparto, salvo i conguagli che
si rendessero necessari a seguito delle modifiche introdotte dalla
Giunta regionale.
5. I consorzi di bonifica nei prospetti redatti per il pagamento
dei contributi consortili, devono individuare la tipologia del
beneficio di cui all'articolo 36 e il bene a cui il contributo
si riferisce.
6. I consorzi di bonifica possono sottoscrivere apposite convenzioni
con l'agenzia del territorio per l'accesso telematico alle banche
dati ipotecaria e catastali, ai fini dell'aggiornamento dei catasti
consortili e della formazione dei ruoli e degli elenchi degli
aventi diritto al voto di cui all'articolo 8.
7. I consorzi di bonifica e i comuni possono operare, ai sensi
dell'articolo 16, comma 3, per il reciproco avvalimento delle
rispettive banche dati in materia di beni immobiliari e per l'esercizio
congiunto del servizio di riscossione bonaria dell'imposta comunale
sugli immobili e dei contributi consortili.
Art. 39 - Concorso della Regione nella contribuenza corrisposta
ai consorzi di bonifica.
1. Non sono tenuti al pagamento del contributo consortile i contribuenti
che risultano iscritti al catasto del consorzio per uno o più
immobili censiti al catasto urbano con contribuenza di importo
fino ad almeno 16,53 euro, calcolato come sommatoria di quanto
dovuto per ciascun immobile.
2. La Giunta regionale definisce annualmente il limite di esenzione
e concede ai consorzi di bonifica un finanziamento annuale nel
limite massimo della minore contribuzione consortile conseguente
all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.
3. I contribuenti di cui al comma 1 mantengono il diritto di elettorato
attivo e passivo nonché l'appartenenza alla fascia di rappresentanza
conseguente alla approvazione del piano di riparto dei contributi
consortili di cui all'articolo 38.
Art. 40 - Contenimento dei costi di riscossione.
1. Nell'annualità di riferimento. il consorzio di bonifica
non procede alla riscossione di contributi consortili che, in
applicazione del piano di riparto ovvero della riduzione di cui
all'articolo 39, risultano di importo inferiore alla soglia di
economicità di riscossione, fissata dalla Giunta regionale,
sentita la competente commissione consiliare.
2. I crediti per gli importi di cui al comma 1 sono oggetto di
procedura di riscossione ove, nell'ambito di un quinquennio, risultino
superiori all'importo di cui al comma 1.
CAPO VII - Disposizioni transitorie e finali
Art. 41 - Norme transitorie.
1. Entro sessanta giorni dalla costituzione dei consorzi di bonifica
ai sensi dell'articolo 3, la Giunta regionale disciplina le modalità
atte a consentire per tutti i consorzi di bonifica del Veneto
l'elezione delle rispettive assemblee, il cui svolgimento deve
avvenire entro la prima domenica successiva al compimento del
centottantesimo giorno dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione del Veneto del relativo provvedimento.
2. I consorzi di bonifica esistenti continuano ad operare anche
dopo l'entrata in vigore della presente legge e sono soppressi
alla data della prima seduta dell'assemblea.
3. I consorzi costituiti ai sensi dell'articolo 3 subentrano nelle
situazioni giuridiche attive e passive pendenti, ivi comprese
quelle relative al personale dipendente e nella titolarità
dei beni mobili e immobili dei consorzi in essere alla data della
loro istituzione.
4. I consorzi costituiti ai sensi dell'articolo 3 assicurano l'impiego
del personale prioritariamente in mansioni attinenti la specifica
professionalità di ciascuno e altrimenti, previo accordo
con le organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori, mediante
l'attivazione di riqualificazione professionale.
5. Fino alla costituzione dei consorzi di bonifica di cui all'articolo
3 della presente legge, il concorso regionale per la gestione
e manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione
di cui all'articolo 32 viene riconosciuto dalla Giunta regionale
secondo i parametri della tabella di cui all'allegato D della
presente legge.
6. In sede di prima elezione dell'assemblea dei consorzi di bonifica
di cui all'articolo 3, l'elenco dei contribuenti aventi diritto
al voto, nell'ambito della fascia di rispettiva appartenenza,
verrà predisposto dalla Giunta regionale, sulla base degli
elenchi degli aventi diritti al voto forniti dai consorzi di bonifica
di cui alla legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3 .
Art. 42 - Applicazione dello statuto.
1. Qualora l'assemblea del consorzio, nel corso della prima seduta,
non deliberi lo statuto dell'ente nonché durante l'iter
di esame e approvazione da parte della Giunta regionale dello
statuto deliberato dall'assemblea, si applica lo statuto di cui
all'allegato E della presente legge.
Art. 43 - Relazione sulla attività dei consorzi di bonifica.
1. All'articolo 8 della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53
"Disciplina dell'attività di vigilanza e di controllo
sugli enti amministrativi regionali", dopo il comma 1 è
aggiunto il seguente comma:
"1 bis. Per i consorzi di bonifica di primo e secondo grado
il termine di cui al comma 1 è stabilito per il mese di
giugno di ogni anno.".
Art. 44 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri di parte corrente derivanti dalla presente legge,
quantificabili in euro 6.175.000,00 per l'esercizio 2009 ed euro
6.500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2010 e 2011, si fa fronte
con le risorse allocate all'upb U0091 "Gestione e manutenzione
ordinaria degli impianti di bonifica", del Bilancio di previsione
2009 e pluriennale 2009-2011.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 39, quantificabili
in euro 6.000.000,00 per l'esercizio 2009 ed euro 6.000.000,00
per ciascuno degli esercizi 2010 e 2011, si fa fronte con le risorse
allocate all'upb U0091 "Gestione e manutenzione ordinaria
degli impianti di bonifica" (capitolo 100818 "Concorso
della Regione nella contribuzione corrisposta ai consorzi di bonifica"
del Bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011).
3. Agli oneri di parte investimento derivanti dall'applicazione
della presente legge per l'esercizio 2009 si fa fronte con le
risorse allocate all'upb U0092 "Interventi infrastrutturali
in materia di bonifica".
4. Nella dotazione delle seguenti upb vengono destinati, sia in
termini di competenza che di cassa per l'esercizio 2009:
a) euro 4.000.000,00 a valere sull'upb U0106 "Rischio idrogeologico"
per fronteggiare gli interventi di cui all'articolo 18, comma
1, lettere b) e d);
b) euro 200.000,00 a valere sull'upb U0123 "Parco mezzi,
attrezzature e impianti della protezione civile" per fronteggiare
gli interventi di cui all'articolo 22;
c) euro 2.000.000,00 a valere sull'upb U0115 "Interventi
infrastrutturali per le risorse idriche" per fronteggiare
gli interventi di cui all'articolo 19.
Art. 45 - Abrogazioni.
1. Sono o restano abrogate le seguenti leggi e disposizioni di
leggi regionali:
a) legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3 "Riordino dei consorzi
di bonifica e determinazione dei relativi comprensori" come
novellata da:
1) legge regionale 19 agosto 1996, n. 25 ;
2) ultimo comma dell'articolo 58 della legge regionale 31 ottobre
1980, n. 88 ;
3) legge regionale 28 dicembre 1993, n. 58 ;
4) articolo 18 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5 ;
b) legge regionale 1 marzo 1983, n. 9 "Nuove disposizioni
per l'organizzazione della bonifica" come novellata da:
1) articolo 58 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 ;
2) legge regionale 6 giugno 1989, n. 15 ;
c) articolo 15 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1 "Disposizioni
per l'innovazione in agricoltura e programma regionale di sviluppo
agricolo e forestale per il periodo 1990/1994";
d) il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 18 ottobre
1996, n. 32 "Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Agenzia
regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto
(ARPAV)";
e) articolo 50 legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 "Legge
finanziaria per l'esercizio 2006", così come modificato
dall'articolo 10 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2
.
2. Al numero 9 della lettera a) del comma 1, dell'articolo 3 della
legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 le parole "i piani
di classifica per il riparto provvisorio degli oneri di bonifica
e consortili, previa approvazione da parte del Consiglio regionale
delle cartografie indicanti i perimetri di contribuenza nonché"
sono soppresse.
3. Ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata
in vigore dalla presente legge, continuano ad applicarsi le norme
vigenti alla data in cui hanno avuto inizio.
Art. 46 - Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo
44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.